IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  9 ottobre 1987, n. 417, recante delega al Governo
per la emanazione di  norme  concernenti  l'aumento  o  la  riduzione
dell'imposta   di   fabbricazione   sui   prodotti   petroliferi  con
riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi  europei  di
tali prodotti;
  Vista    la    comunicazione    della   segreteria   del   Comitato
interministeriale  prezzi  in  data  9  agosto  1988  concernente  la
variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 agosto 1988;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
                              E M A N A
                         il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  A  partire  dal 12 agosto 1988, l'imposta di fabbricazione e la
corrispondente  sovrimposta  di   confine   sui   seguenti   prodotti
petroliferi sono diminuite:
    a)  da  lire 84.776 a lire 83.637 per ettolitro, alla temperatura
di 15›C, per le benzine speciali diverse dall'acqua  ragia  minerale,
per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;
    b)   da  lire  8.477,60  a  lire  8.363,70  per  ettolitro,  alla
temperatura di 15›C, per il  prodotto  denominato  "Jet  Fuel  JP/4",
destinato   all'Amministrazione   della   difesa,   relativamente  al
quantitativo eccedente il  contingente  annuo  di  tonnellate  18.000
sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la
benzina.